Lo Statuto

L’assemblea generale dell’Accademia dei Disuniti tenutasi in data 23 Marzo 2022 presso la Stazione Leopolda di Pisa ha approvato all’unanimità il nuovo statuto aggiornato per aderire al Terzo Settore.

 

 

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. È costituita, nel rispetto del numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, una associazione denominata “ACCADEMIA DEI DISUNITI – APS” in conformità al dettato al Codice Civile e del D.Lgs 117/2017 del 03/07/2017 con durata a tempo indeterminato.

Art. 2. L’Accademia ha sede in Pisa presso il Royal Victoria Hotel, Lungarno Pacinotti, 12 in di altra sede individuata dal Consiglio stesso. Essa si ricollega nei suoi intenti a quella anticamente fondata a Pisa il 16 giugno 1623 da Camillo Campiglia, Giovanni Visconti, Nicolò Simi, Giovanni Accarigi e Giovanni Sommaia, che aveva per impresa lo strumento con cui si fabbricano i canapi e il motto: “Juguntur ad opus”.

L’Accademia dei Disuniti è stata ricostituita il 17 gennaio 1995 (S.P.) da Sergio Simi, Marco Renieri, Vincenzo Maneschi e Gennaro Oliva, che all’antica impresa affiancarono lo stemma di Pisa con banda trasversale recante il motto “Discordia-Concorde”.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Finalità e attività

Art. 3. L’Accademia opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri accademici, dei loro familiari e dei terzi le attività, sottoelencate, di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4. L’Accademia persegue esclusivamente finalità storico-culturali, con lo scopo di:

  • promuovere studi e ricerche attinenti la storia, le tradizioni, l’arte e la cultura anche contemporanee pisane;
  • organizzare convegni, manifestazioni e altre iniziative in merito alle proprie finalità;
  • curare la pubblicazione di testi riguardanti l’oggetto sociale e promuovere, facilitare e coordinare la diffusione delle proprie iniziative anche in collaborazione con altre associazioni;
  • organizzare attività per gli accademici;
  • assegnare, secondo le modalità previste, la Benemerenza di San Ranieri.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l’Accademia si avvale prevalentemente dell’attività dei propri associati, di seguito denominati accademici, o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Accademia potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’Accademia potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Accademici

Art. 7. Possono diventare accademici tutti coloro che ne fanno richiesta, condividono gli scopi dell’Accademia e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Inoltre l’Accademia può ammettere l’adesione a giovani interessati alle finalità dell’Accademia stessa che abbiano compiuto il 16mo anno di età con quota associativa ridotta; i giovani accademici potranno proporre iniziative al Consiglio; la cerimonia di investitura avverrà al compimento del 18mo anno di età.

Possono essere ammessi come accademici altri enti del Terzo settore e senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (APS) aderenti.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione dell’associato è annotata nel libro degli accademici.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante associato entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri degli accademici

Art. 10. Gli accademici hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Accademia, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Console e da evadersi entro 15 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti emanati dal Consiglio.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’Accademia non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di associato

Art. 11. La qualità di associato si perde:

  1. A) per morte;
  2. B) per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. C) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  4. D) per esclusione.

Perdono la qualità di accademici per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera D) l’associato escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli accademici che aderiscono all’Accademia, laddove  prestino, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall’accademia soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Accademia. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Gli accademici che dovessero svolgere attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. Possono essere nominati anche associati onorari per meriti nei confronti dell’Accademia.  Sia i sostenitori che gli onorari non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Accademia e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Lavoratori

Art. 14. L’Accademia può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri accademici, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli accademici.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell’accademia:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Console che preside il Consiglio Direttivo
  • l’Organo di controllo, laddove eletto;
  • il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L’Assemblea

Art. 16. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun socio ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli accademici da almeno tre mesi.

L’Assemblea è presieduta di norma dal Console che la convoca:

  • almeno una volta all’anno;
  • entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli accademici.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che può avvenire anche il giorno stesso.

Art. 17. L’ Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante avviso di convocazione a mezzo, lettera raccomandata, sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All’Assemblea sono convocati tutti gli accademici, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio;
  • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla elezione ed alla revoca dei componenti il Consiglio direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • procede all’elezione del Console
  • procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • nomina e revoca, quando previsto, l’organo incaricato della revisione legale dei conti;
  • discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’accademia;
  • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di associato nei casi a), b) e c) di cui all’art. 11;
  • delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’accademia;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli accademici aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all’avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno due terzi degli accademici aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Accademia e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli accademici aventi diritti al voto.

Gli aventi diritto al voto sono esclusivamente gli accademici in pari con il versamento delle quote associative.

Art. 21. Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Console e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, eletti dall’Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri accademici, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché l’accademico non in pari con il versamento della quota associativa.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Console ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail/sms inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Accademia; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge il tesoriere e il segretario;
  • nomina eventuali comitati o commissioni;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’accademia;
  • predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’accademia e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • delibera in ordine alla perdita dello status di associato.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga mediante cooptazione e comunicazione alla prima Assemblea utile. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Console deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Console

Art. 26. Il Console è il legale rappresentante dell’Accademia ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Console è eletto dall’Assemblea dei soci.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Console.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Console del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli accademici.

L’Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell’Accademia superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L’assemblea degli associati potrà comunque eleggere l’organo di controllo ai fini consultivi e di organizzazione interna laddove tale organo non sia obbligatorio ai sensi del DLGS 117/2017. I componenti di tale organo possono partecipare con facoltà di intervento ma senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Accademia deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Accademia e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Accademia e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di legge, la redazione del bilancio può assumere la forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell’accademia sono costituite da:

  • quote degli accademici;
  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  • ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’Accademia.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni immobili e mobili;
  • azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  • donazioni, lasciti o successioni;
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Accademia.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’accademia.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, accademici, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto accademico.

Libri sociali

Art. 35. L’Accademia deve tenere i seguenti libri sociali:

  • libro degli accademici;
  • registro dei volontari;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Accademia, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Accademia si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Console dell’Accademia.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Accademia dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell’accademia e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell’Accademia viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Accademia non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L’Accademia pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Collegio dei Garanti

Art. 39. Assemblea elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Garanti che è composto da 3 (tre) Accademici i quali durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio decide, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di istanza scritta da parte del Console, del Consiglio o di un Accademico in conoscenza al Consiglio. Il Collegio decide in merito a:

  • Situazioni di conflitti interni all’Accademia;
  • Provvedimenti di esclusione o di sospensione in presenza di morosità nei pagamenti.

Il lodo del Collegio dei Garanti è inappellabile.

Il Collegio dei Garanti, su invito scritto del Console, può partecipare, con facoltà di intervento di ogni suo componente, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.